Testo massima
I privilegi della casta: perché la foto del voto rimane impunita?
Il Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 4 aprile 2008 dal titolo “Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie” prevede quanto segue:
Art. 1.
1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e’ vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e’ al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e’ punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.
Orbene tale norma è stata emessa al fine di scoraggiare determinati comportamenti considerati riprovevoli come il voto di scambio, sanzionato dall’art.416-ter c.p. anche con la reclusione da tre a sei anni.
Il voto è segreto e può essere dichiarato pubblicamente senza che ciò non costituisca motivo di invalidità e causa di reato. Fotografare il voto – per dimostrare di aver mantenuto una la promessa elettorale e/ per provare di non aver tradito – può integrare il reato del voto di scambio.
Anche se la fotografia non è la prova inconfutabile, l’introduzione di dispositivi vietati da parte di quella determinata persona (potrebbe essere un falso), la confessione spontanea in una intervista televisiva e/o la pubblicazione della foto su internet sono la prova diretta di tale violazione.
Ovviamente tale norma vale solo per i comuni cittadini (????) e non per la CASTA in quanto a loro sono riconosciuti privilegi di impunità.
Testo del provvedimento
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