La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell'interessato di produrli in primo grado ex art. 58 del Dlgs 546/1992,
Sentenza | Cassazione civile, sezione quinta | 05.10.2012 | n.16959
Nel processo tributario è ammissibile la produzione di documenti nuovi per la prima volta in appello, senza alcuna sanzione per l'omessa produzione nel procedimento di primo grado. Con la s... Leggi tutto...