Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e come tale revocabile ex art. 64 L.F.
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 08.08.2013 | n.19029
In caso di fallimento di uno dei coniugi il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria a norma dell'art. 64.L.F.. Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale,... Leggi tutto...