Provvedimento segnalato dall’Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma
Vale a qualificare come contratto autonomo di garanzia l’inserimento in un contratto di fideiussione, della clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.
La condotta di fideiussori che hanno disconosciuto firme in realtà autografe ed autentiche comporta la condanna d’ufficio ex art. art. 96 c.p.c. terzo comma per lite temeraria di una somma equitativamente determinata, che può essere pari alle spese processuali.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Dott. Daniele D’Angelo, con la sentenza n. 2061 del 22.06.2016.
Nella vicenda in esame gli attori si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri in primo luogo disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle lettere di fideiussione e, in secondo luogo, lamentando sia una violazione dell’art. 1956 c.c. da parte dell’istituto di credito – che avrebbe concesso prestiti di importi superiori a quelli che il debitore principale sarebbe stato in grado di restituire – sia una violazione del dovere di buona fede e diligenza, avendo la banca consentito il progressivo indebitamento del soggetto garantito in danno dei garanti.
A seguito della costituzione in giudizio della banca, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto a causa del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dagli attori, successivamente ritenute invece autografe.
Il Tribunale rilevava al riguardo che, dal momento che tutti i contratti di fideiussione sottoscritti riportavano la clausola secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente e a prima richiesta al creditore – anche in caso di opposizione del debitore – quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, tale contratto era da considerarsi quale contratto autonomo di garanzia.
Infatti una clausola siffatta sarebbe in contrasto con la caratteristica dell’accessorietà, che è propria del contratto di fideiussione.
L’obbligo di pagare quanto chiesto in garanzia nonostante l’eventuale opposizione del debitore principale esclude l’esistenza di una fideiussione in cui il terzo garante risponde nei limiti ed alle condizioni del debitore principale, con facoltà di opporre tutte le relative eccezioni.
Considerato che l’autografia delle sottoscrizioni veniva accertata con CTU e che le ulteriori eccezioni relative ad un presunto comportamento violativo delle regole della buona fede da parte della banca non risultavano idonee a paralizzare l’escussione della garanzia autonoma rispetto al rapporto principale, oltre ad essere sfornite di qualsivoglia elemento probatorio.
Il Tribunale, nel respingere l’opposizione, ha anche condannato i fideiussori al pagamento del doppio delle spese processuali ex art. 96 cpc terzo comma, sanzionando la condotta dei garanti che hanno disconosciuto firme in realtà autografe ed autentiche.
Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti precedenti:
FIDEIUSSIONE: se previsto pagamento immediato e senza eccezioni, il rapporto si qualifica come contratto autonomo di garanzia
Non si applicano i limiti temporali entro cui rivolgere la domanda di pagamento al fideiussore ex art. 1957 c.c.
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Gustavo Danise |26.05.2016 | n.885
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: ONERE DELLA PROVA DELL’ADEMPIMENTO A CARICO DEL DEBITORE
Sentenza, Tribunale di S.M.C.V., dott.ssa Concetta Serino, 04-02-2016 n.519
LITE TEMERARIA: IL CARATTERE PRETESTUOSO DEL DISCONOSCIMENTO DI UNA SOTTOSCRIZIONE COMPORTA RESPONSABILITÀ
LA DOMANDA DI DANNI PER LITE TEMERARIA DEVE ESSERE RAGIONEVOLMENTE LIQUIDATA RICORRENDO AI PARAMETRI DELLA LEGGE PINTO
Tribunale di Napoli Nord, dott. Gian Andrea Chiesi, Sentenza, 24-09-2014
LITE TEMERARIA: IL DISCONOSCIMENTO DI SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA È FONTE DI CONDANNA
IL DISCONOSCIMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA ESPRIME UN OGGETTIVO CONNOTATO DI MALA FEDE DA PARTE DELL’AUTORE DEL DISCONOSCIMENTO
Tribunale di Monza, Giudice dott.ssa Manuela Laub, 09-01-2013
ART.96 CPC: IL PRETESTUOSO DISCONOSCIMENTO DELLA FIRMA INTEGRA LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
FINALMENTE EMESSA CONDANNA DI UFFICIO EX ART.96 CPC PARI AL 4% DEL CAPITALE DEL DECRETO INGIUNTIVO
Tribunale di Lodi, dott. Sergio Rossetti, 04-04-2013
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