Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
La sussistenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta deve orientare l’interpretazione del contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, salva l’ipotesi di evidente discrasia con l’intero contenuto della convenzione negoziale.
I garanti non possono appellarsi ad alcuna ragione di invalidità del rapporto principale sia in punto di redazione per iscritto del patto relativo agli interessi, sia riguardo all’anatocismo e alla commissione di massimo scoperto, sia riguardo all’autenticità delle sottoscrizioni apposte ai contratti di conto corrente ed alla regolazione economica di detti rapporti, trattandosi di profili che afferiscono al debito principale che – ove ammesse – sortirebbero l’effetto di ritardare il pagamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Salerno, Dott. Giuseppe Fortunato, con la sentenza n. 2971 del 20/06/2016.
In particolare è accaduto che dei soggetti rilasciavano fideiussione in favore di una società di capitali con l’obbligo di pagamento a prima richiesta.
Successivamente la Banca otteneva decreto ingiuntivo che veniva opposto dai fideiussori con separati atti, i quali eccepivano la mancanza di prova del credito come risultante dagli estratti conto prodotti in giudizio, l’applicazione di interessi non concordati per iscritto e capitalizzati periodicamente e chiedendo l’accoglimento dell’opposizione e la revoca dell’ingiunzione, con vittoria di spese.
La Banca eccepiva la validità delle garanzie prestate ed il loro carattere autonomo rispetto all’obbligazione principale, affermava di aver concordato le condizioni economiche dei rapporti, poi adeguati alla delibera CICR 09.02.2000, quanto alla validità dell’anatocismo e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Salerno, preliminarmente, rilevava che il contratto di fideiussione prevedeva espressamente l’obbligo di pagamento del debito garantito a prima richiesta, anche in caso di opposizione del debitore, la persistenza dei garanti anche in caso di invalidità dell’obbligazione principale, l’onere del correntista di tenersi informato sulle condizioni del debitore, nonché la rinuncia alla preventiva escussione, qualificando il rapporto come contratto autonomo di garanzia.
Ad avviso del Giudice adito, premesso che l’interpretazione e la qualificazione del contratto devono compiersi alla luce dell’intero complesso delle relative pattuizioni essendo inammissibile una valutazione atomistica delle relative clausole, la semplice sussistenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta è tale da consentire una qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia, salve evidenti, eventuali discrasie con l’intero contenuto della convenzione negoziale.
All’uopo, il Tribunale campano osservava che, in virtù della qualificazione del contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, il rischio di insolvenza del debitore non poteva che ricadere sui fideiussori stessi, i quali non avevano titolo all’esercizio dell’azione di ripetizione nei confronti del creditore, essendo il debitore principale l’unico legittimato a pretendere la restituzione di quanto versato indebitamente: in altri termini, l’obbligazione dei fideiussori non dipende dalla validità di quella del debitore principale, restando esclusa la possibilità per i garanti di invocare eventuali ragioni afferenti a detti rapporti per sottrarsi all’obbligo assunto.
Per tali motivi il Tribunale rigettava l’opposizione, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava i fideiussori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: se previsto pagamento immediato e senza eccezioni, il rapporto si qualifica come contratto autonomo di garanzia
Non si applicano i limiti temporali entro cui rivolgere la domanda di pagamento al fideiussore ex art. 1957 c.c.
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Gustavo Danise |26.05.2016 | n.885
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: ONERE DELLA PROVA DELL’ADEMPIMENTO A CARICO DEL DEBITORE
IL GARANTE DEVE PROVARE LA NULLITÀ DEL CONTRATTO GARANTITO O L’ILLICEITÀ DELLA CAUSA CON PROVA PRONTA E LIQUIDA
Sentenza, Tribunale di S.M.C.V., dott.ssa Concetta Serino, 04-02-2016 n.519
CONTRATTO AUTONOMO GARANZIA: L’OBBLIGAZIONE È DEL TUTTO SGANCIATA DA QUELLA GARANTITA
IL GARANTE NON PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LA NULLITÀ DI UN PATTO RELATIVO AL RAPPORTO FONDAMENTALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Starace | 24-07-2015 | n.10683
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