L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che connota il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
Il garante, in deroga al disposto di cui all’art. 1945 c.c., non può sollevare nei confronti del creditore eccezioni inerenti al rapporto o ai rapporti garantiti, eccettuate solamente quelle relative alla nullità del contratto principale o delle singole clausole per contrarietà a norma imperativa, illiceità della sua causa, o per inesistenza del debito garantito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Dott. Andrea Illuminati, con la sentenza del 07.12.2015.
Nella fattispecie considerata, dei fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento, con cui era stato ingiunto loro, in qualità di garanti di una società debitrice, ed in favore della Banca, il pagamento di una ingente somma complessiva, quale saldo debitorio di un conto corrente, di un contratto di anticipazione contro cessione di crediti, di un contratto di sovvenzione, nonché in virtù dell’esposizione di n. 2 RIBA.
I garanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, deducendo la non debenza degli importi intimati ed, in particolare: quanto al contratto di sovvenzione, la nullità del contratto per difetto e/o illiceità della causa, presentando il negozio funzione, non già di prestito, ma di ripianamento di precedente debito contratto dalla società debitrice principale con la Banca, l’erroneo conteggio degli interessi convenzionali di mora sull’intero importo delle rate di finanziamento scadute alla data di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine anziché sulla sola quota capitale, la non debenza della quota di interessi incorporata nelle rate di prestito ancora da scadere alla data di decadenza del mutuatario dal beneficio del termine; quanto ai rapporti di conto corrente, l’illegittima capitalizzazione trimestrale da parte della Banca degli interessi passivi per violazione dell’art. 1283 c.c., nonché il superamento del tasso soglia ex L. 106/98; quanto alle RIBA, l’insussistenza del debito essendo i relativi importi asseritamente già ricompresi nel saldo debitore del contratto di anticipazione.
La Banca si costituiva in giudizio, assumendo l’infondatezza delle argomentazioni spiegate dagli attori nell’atto di opposizione.
Il Tribunale di Agrigento, in primo luogo, rilevava che i due contratti di garanzia sottoscritti dai fideiussori prevedevano, nello specifico, l’obbligo per i garanti di pagare immediatamente alla Banca, senza eccezioni, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse, ed ogni altro accessorio, configurandosi, dunque, correttamente, come contratti autonomi di garanzia (cd. Garantievertrag).
Invero, l’apposizione all’interno del contratto, di una clausola che prevede l’obbligo di pagamento dei fideiussori anche nell’ipotesi di opposizione del debitore, comporta, come conseguenza, il fatto che non è consentito ai garanti di far proprio il rifiuto di adempiere del debitore principale e di contrapporlo alla richiesta del debitore, a nulla rilevando, peraltro, eventuali considerazioni circa la fondatezza, o meno, della predetta opposizione.
In altri termini, il garante non potrà sollevare nei confronti del creditore eccezioni inerenti ai rapporti garantiti, eccettuate quelle relative alla nullità del contratto principale o delle singole clausole per contrarietà a norma imperativa o illiceità della clausola o inesistenza del debito garantito, potendo, al più, eventualmente, ripetere dal debitore quanto indebitamente corrisposto.
A confutazione, peraltro, dell’asserita inoperatività della predetta clausola per violazione dell’art. 33 Codice del Consumo, ex D.Lgs. 206/2005, il Tribunale osservava che la disposizione invocata non risulta applicabile quando la fideiussione è rilasciata a garanzia di obbligazioni derivanti da rapporti imprenditoriali, come nel caso di specie, in quanto “in presenza di un contratto di fideiussione è all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore”.
Passando in rassegna le contestazioni specifiche sollevate in merito ai singoli rapporti intrattenuti con la Banca ed, in particolare, in ordine al rapporto di conto corrente, il Giudice dell’opposizione rilevava l’inammissibilità della censura relativa alla dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, attesa la mancata previsione, nell’ordinamento giuridico, di un divieto assoluto di anatocismo, consentito dalla legge, seppur a determinate condizioni, e l’infondatezza dell’eccezione di usurarietà dei tassi di interesse concretamente applicati dall’Istituto di credito, attesa l’omessa indicazione dei periodi di superamento del tasso soglia e la mancata produzione in giudizio da parte degli opponenti dei decreti ex art. 2 L. 108/96, non emendabile attraverso la loro acquisizione in via ufficiosa.
Quanto al contratto di anticipazione contro cessione crediti e relativamente alle n. 2 RI.BA, il Tribunale rigettava le censure sollevate dai fideiussori, in quanto generiche e comunque non confermate dalle risultanze della CTU.
In merito al contratto di sovvenzione ed alla dedotta, asserita nullità dello stesso per difetto e/o illiceità della causa, presentando il negozio funzione non già di prestito, quanto di ripianamento di precedente debito dell’obbligata principale, il Giudice siciliano rilevava la manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dai garanti, in considerazione della documentata erogazione di una somma di denaro in loro favore da parte dell’Istituto di credito, tale da rendere pacifica la sussistenza di un valido contratto di finanziamento tra le parti, atteso che la causa tipica del negozio di sovvenzione risulta proprio quella di finanziare i beneficiari attraverso l’erogazione di denaro: il fatto che, poi, attraverso il prestito sia stato operato il ripianamento di precedenti passività, non determina, ad avviso del Giudicante, una diversa configurazione del rapporto, costituendo, unicamente, la causa concreto del contratto, ovvero lo scopo pratico che con esso le parti si prefiggono di perseguire.
Quanto, infine, all’ulteriore eccezione di usurarietà dei tassi applicati nell’ambito del predetto rapporto, dichiarava l’infondatezza della contestazione sollevata dai garanti, in ragione della mancata produzione da parte degli opponenti dei decreti ex art. 2 L. 108/96.
Per quanto suesposto, il Tribunale rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni configura il contratto come autonomo di garanzia
Il disconoscimento delle sottoscrizione autografe è motivo di condanna per lite temeraria
Vale a qualificare come contratto autonomo di garanzia l’inserimento in un contratto di fideiussione, della clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.
La caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall’art. 1945 c.c.
La condotta di fideiussori che hanno disconosciuto firme in realtà autografe ed autentiche comporta la condanna d’ufficio ex art. art. 96 c.p.c. terzo comma per lite temeraria di una somma equitativamente determinata, che può essere pari alle spese processuali.
Sentenza | Tribunale di Velletri, dott. Daniele D’Angelo | 22.06.2016 | n.2061
FIDEIUSSIONE: se previsto pagamento immediato e senza eccezioni, il rapporto si qualifica come contratto autonomo di garanzia
Non si applicano i limiti temporali entro cui rivolgere la domanda di pagamento al fideiussore ex art. 1957 c.c.
Il contratto mediante il quale il garante si obbliga personalmente nei confronti della banca, garantendo il pagamento immediato e senza eccezioni di un debito altrui, deve essere qualificato correttamente come “contratto autonomo di garanzia” e non già come “fideiussione”, con la conseguenza che ad esso non si applicherà la disciplina in materia di limiti temporali entro cui rivolgere la domanda di pagamento al fideiussore, prevista dall’art. 1957 c.c..
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Gustavo Danise |26.05.2016 | n.885
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: È TALE SE VI SONO CLAUSOLE CONTRATTUALI DI PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA”
DA CIÒ DERIVA L’IMPOSSIBILITÀ PER I CONTRAENTI DI AVVALERSI DELLE ECCEZIONI CONSENTITE AL DEBITORE PRINCIPALE
La previsione contrattuale secondo cui il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro diritto accessorio consente una chiara qualificazione di autonomia del contratto sottoscritto dagli opponenti, con la conseguente impossibilità per gli stessi, di avvalersi delle eccezioni consentite al debitore principale.
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Mazzocca | 02-02-2015 | n.1615
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