L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” configura un contratto autonomo di garanzia, il cui effetto principale consiste nel divieto del garante di muovere al creditore eccezioni derivanti dal rapporto intercorrente tra quest’ultimo ed il debitore principale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida, nella sentenza del 18.07.2016.
Nella vicenda il fideiussore di una società dichiarata fallita, debitrice principale, proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo col quale gli si ordinava di pagare immediatamente ad una Banca la somma di denaro dovuta in relazione alle obbligazioni nascenti da alcuni rapporti bancari.
Nella spiegata opposizione il garante deduceva: l’incapacità processuale della creditrice per mancanza, in capo all’indicato procuratore speciale della Banca, della fonte dei suoi poteri di rappresentanza, non essendo stati allegati in sede monitoria gli estremi della deliberazione del CdA della Banca che gli aveva conferito i poteri di rappresentanza processuale e la procura notarile rilasciata a favore del funzionario che aveva presentato il ricorso per ingiunzione; il difetto di forma scritta, prescritta ad substantiam dall’art. 117 TUB, dei contratti di conto corrente bancario e di anticipazione bancaria da cui scaturivano i crediti della Banca; l’inesigibilità dei crediti di controparte in quanto i contratti sottoscritti dalla società, che ne costituivano la base pattizia, non erano stati risolti né in via giudiziale né in fase negoziale; l’applicazione di interessi usurari, con superamento del tasso soglia stabilito dalla L. n. 108 del 1996.
L’opponente deduceva altresì la nullità della fideiussione prestata sostenendo che le relative statuizioni esulavano dallo schema della garanzia personale configurando una sorta di contratto autonomo di garanzia, nullo perché in contrasto con molteplici norme imperative, ed in ultimo l’inefficacia della stessa per violazione, da parte della Banca creditrice, delle regole comportamentali della correttezza e della buona fede, avendo controparte deliberatamente incrementato l’esposizione debitoria della propria cliente, anche in epoca prossima al fallimento, al solo scopo di acquisire nel frattempo nuove e più ampie fideiussioni ed avendo essa fatto credito alla debitrice, senza tenere conto degli inequivocabili segnali della crescente difficoltà finanziaria e patrimoniale in cui versava.
In comparsa di risposta la Banca contestava la domanda chiedendo che fosse respinta e che il decreto ingiuntivo fosse confermato.
Il tribunale ha ritenuto l’opposizione non fondata sia per il profilo relativo al difetto di capacità della Banca, non rilevando alcun irregolarità nel procedimento di delega, sia riguardo alla ritenuta invalidità della fideiussione.
In particolare il giudice ha evidenziato che a prescindere dal nomen utilizzato negli atti pattizi e dalla denominazione della garanzia contenuta nel ricorso monitorio – nel quale era fatto riferimento ad una “fideiussione” – l’opponente aveva assunto, nei confronti dalla Banca, una vera e propria “garanzia a prima richiesta”, ciò in quanto nella lettera era presente una clausola con la quale il fideiussore si obbligava a “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Pertanto il Tribunale, ricondotta la fideiussione nell’alveo della garanzia a prima richiesta o, meglio, del contratto autonomo di garanzia – della cui validità non vi era alcuna ragione di dubitare – , chiariva che il primo effetto di una simile figura negoziale consiste nel divieto del garante di muovere al creditore eccezioni derivanti dal rapporto intercorrente tra quest’ultimo ed il debitore principale, restando quindi superate non solo la doglianza dell’opponente riguardante l’asserita invalidità – intesa come nullità – per la violazione di alcune norme imperative specificamente richiamate dall’eccipiente della garanzia dal medesimo prestata, ma, ancor prima, tutte le sue censure sul c.d. rapporto sottostante.
Con riguardo all’eccezione attinente all’asserita inefficacia della fideiussione per violazione, da parte della Banca, delle regole comportamentali della correttezza e buona fede, il giudice ha ricondotto la fattispecie nel perimetro dell’art. 1956 c.c. – a tenore del quale “Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.” – ritenendo che un simile effetto liberatorio, per il garante, non potesse essere legittimamente invocabile nel caso di specie per la qualità soggettiva dello stesso; l’opponente era infatti socio e legale rappresentante della società in liquidazione e come tale non poteva non essere a conoscenza delle aumentate difficoltà economiche della debitrice principale.
Stanti i suddetti rilievi, il Tribunale fiorentino si è pronunciato per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, liquidando le spese processuali secondo la soccombenza.
Per altri precedenti si veda:
FIDEIUSSIONE: il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni configura il contratto come autonomo di garanzia
Il disconoscimento delle sottoscrizione autografe è motivo di condanna per lite temeraria
Sentenza | Tribunale di Velletri, dott. Daniele D’Angelo | 22.06.2016 | n.2061
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: OVE PREVISTO IL PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA, IL RAPPORTO SI QUALIFICA COME CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA
I FIDEIUSSORI NON POSSONO CONTESTARE ALCUNA RAGIONE DI INVALIDITÀ DEL RAPPORTO PRINCIPALE
Sentenza | Tribunale di Salerno, dott. Giuseppe Fortunato | 20.06.2016 | n.2971
FIDEIUSSIONE: se previsto pagamento immediato e senza eccezioni, il rapporto si qualifica come contratto autonomo di garanzia
Non si applicano i limiti temporali entro cui rivolgere la domanda di pagamento al fideiussore ex art. 1957 c.c.
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, dott. Gustavo Danise |26.05.2016 | n.885
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