Provvedimento segnalato da Valeria Rebizzani
La capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, ratione temporis, anche a prescindere dalla comunicazione dell’intervenuto adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr del 2000 a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è legittima ove paritetica ed ove il tasso di interesse sia stato pattuito espressamente dalle parti nel contratto.
A seguito dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l’addebito e l’accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell’ambito dello stesso rapporto di conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Questo il principio stabilito dal Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino, con sentenza del 01.06.2016 n. 219.
Nel caso di specie, un correntista conveniva in giudizio il proprio istituto di credito chiedendo la restituzione di quanto indebitamente versato alla banca per interessi anatocistici, per commissioni di massimo scoperto, per spese di tenuta conto non dovute alla stessa.
Si costituiva la Banca, contestando in toto le domande di parte attrice eccependo, preliminarmente, la prescrizione delle pretese formulate dall’attore mentre, nel merito, evidenziava la legittimità del calcolo degli interessi in quanto fondato su un uso normativo giuridicamente rilevante.
Il Tribunale adito, preliminarmente, rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, atteso che, essendo il contratto di conto corrente oggetto del giudizio un contratto unitario con plurime concessioni di fidi, la Banca avrebbe dovuto specificare le rimesse costituenti i pagamenti effettuati nel decennio antecedente alla notifica dell’atto di citazione (*).
Al riguardo, è intervenuta la nota sentenza resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, n. 22418/2010, con la quale si è precisato che per individuare i dieci anni entro i quali i correntisti hanno il diritto di avanzare pretese restitutorie nei confronti degli istituti di credito occorre operare una distinzione: a) in caso di versamenti effettuati in presenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, allo scopo di ripristinare la provvista concessa, non si può parlare di pagamenti e, pertanto, il termine prescrizionale inizia a decorrere solo con la chiusura del rapporto; b) qualora i versamenti siano eseguiti in assenza di una formale apertura di credito e, dunque, su conti passivi o scoperti, poiché gli stessi hanno una funzione solutoria di pagamento, determinano immediatamente il sorgere del diritto alla ripetizione del pagamento indebito e fanno perciò decorrere subito il termine di prescrizione.
Proseguendo nel merito della controversia, il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice rilevando che, sebbene l’attore avesse assolto l’onere probatorio mediante il deposito del contratto di conto corrente bancario, degli estratti conto e una consulenza tecnica di parte con il conteggio delle spettanze, allegando a conforto delle proprie domande i periodi in cui sarebbero stati addebitati interessi e spese in via anatocistica e le relative somme, deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi quando risulta paritetica.
In altri termini, a seguito dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000 è considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l’addebito e l’accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell’ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Inoltre, anche il ctu aveva evidenziato che le condizioni economiche applicate al conto corrente erano state tutte pattuite per iscritto tra le parti e che successivamente alla delibera CICR del 2000 le condizioni contrattuali erano state uniformate alle previsioni della stessa, e che quindi la capitalizzazione era stata paritetica.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Larino ha rigettato la domanda attorea condannando il correntista a rifondere alla Banca le spese del presente giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERESSI ANATOCISTICI: VALIDI SE APPROVATI PER ISCRITTO ED A CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ
La clausola deve essere afferente a contratto concluso successivamente al mese di luglio 2000
Sentenza | Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo | 04.02.2016 | n.761
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE: VALIDA SE PREVISTA CON PARI PERIODICITÀ DEGLI INTERESSI ATTIVI E PASSIVI
La liceità discende dal rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Pastore Alinante | 03.11.2014
BANCHE: LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI È LEGITTIMA
Il Tribunale individua le TRE condizioni essenziali per la validità degli interessi anatocistici
Sentenza | Tribunale di Napoli, seconda sezione Giudice Unico, dott. Mario Suriano | 20.01.2012 | n.749
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(*) Il principio affermato dal Tribunale è invero contestabile, in quanto è diffusa in giurisprudenza la tesi per la quale, in mancanza di specifiche allegazioni e deduzioni del cliente attore, le rimesse su conto affidato debbano ritenersi ripristinatorie. Ciò, nel caso di specie, sembrava in linea con quanto affermato dallo stesso attore, il quale sosteneva che il conto corrente fosse stato quasi sempre passivo e che il rientro dai fidi si fosse verificato solo con la chiusura del conto (n.d.r.).
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